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Statuto in versione PDF
Statuto Aeroclub Italia in versione PDF
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
L'Aero Club (AeC) "G. BORTOLOTTI" di Bologna esercita, senza fini di lucro,
attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo a
motore o a vela e dell'acrobazia con velivoli o con alianti, del volo da
diporto o sportivo con apparecchi provvisti o non provvisti di motore, del volo
in pallone libero o dirigibile, della costruzione aeronautica amatoriale o del
restauro di velivoli storici, del paracadutismo sportivo e dell'aeromodellismo.
Tali attività vengono definite in seguito con la parola "Specialità" seguita
dalla relativa specificazione.
In particolare l'Aero Club deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al
precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù.
Inoltre l'Aero Club promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo
aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed
in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura
aeronautica e collabora con la pubblica Autorità locale nello studio o nella
risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque al fine di
sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto.
L'Aero Club può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici,
ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 143 del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (T.U.I.R.), e successive modifiche.
L'Aero Club può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione,
ogni attività connessa agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma
partecipata.
L'Aero Club è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può
prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di
avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di
gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite
obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel
potenziamento dell'attività statutaria.
L'Aero Club è soggetto di diritto privato e può anche assumere la forma della
Società a responsabilità limitata, con Statuto che escluda espressamente il
fine di lucro, inteso come divieto di distribuzione di utili, anche in modo
indiretto.
Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci attivi, muniti dei titoli
aeronautici sportivi prescritti in corso di validità, può essere costituita
negli Aero Club locali apposita sezione sportiva. I componenti di dette Sezioni
eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle Assemblee di cui al
successivo articolo 9, un rappresentante di specialità, che entra a far parte
del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale.
Si applica all'Aero Club locale il disposto dell'art. 4, comma 1, n. 9, dello
Statuto dell'AeCI.
TITOLO II
SOCI
ART. 2
Possono diventare soci dell'Aero Club:
-
a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di
seguito indicati, anche se scaduti di validità:
-
- licenza di pilota di velivolo;
-
- licenza di pilota di elicottero;
-
- licenza di pilota di aliante;
-
- licenza di pilota di autogiro;
-
- licenza di pilota di dirigibile;
-
- licenza di pilota di pallone libero;
-
- licenza di paracadutista sportivo;
-
- attestato per l'effettuazione dell'attività di volo da diporto o sportivo
(VDS);
-
- attestati A e B di volo a vela;
-
- attestato di aeromodellista;
-
- attestato di operatore di volo virtuale;
-
- licenza di navigatore;
-
- licenza di tecnico di volo;
-
- licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
-
- altri che l'Assemblea dell'AeCI, su proposta del Consiglio Federale, deliberi
di aggiungere;
-
b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera
a);
-
c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli
operatori di autocostruzione aeronautica.
I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci
iscritti all'Aero Club locale.
Per l'elezione alle cariche degli Aero Club locali, vigono le ineleggibilità e
le incompatibilità di cui agli artt. 24 e 42 dello Statuto dell'Aero Club
d'Italia.
E' in facoltà degli Aero Club locali di conferire speciali distinzioni, diplomi
e medaglie, nonché di proporre al Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia,
ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'AeCI, la nomina a Presidente Onorario
e Socio onorario dell'Aero Club locale. Tutti i soci dell'Associazione Italiana
dei Pionieri e i Soci d'onore nominati dall'Aero Club d'Italia sono soci
dell'Aero Club nelle cui circoscrizioni risiedono, con esonero dal pagamento
delle quote sociali.
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda
sottoscritta da due soci presentatori dello stesso Aero Club.
Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il
Consiglio Direttivo dell'Aero Club.
L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi
stabiliti per la quota di ammissione e per la quota di associazione.
L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.
ART. 3
Le misure delle quote di ammissione e di associazione dei soci sono fissate
annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Aero Club. Speciali facilitazioni
possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del
compimento del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno,
per i soci con anzianità di iscrizione superiore ai venticinque anni, per i
campioni di specialità nazionali od internazionali e per i disabili.
Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta
l'automatica decadenza della qualità di socio.
E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'Aero Club di riammettere i soci decaduti
a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di
ammissione.
ART. 4
I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Aero Club, di usufruire
dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici
inerenti alla sua struttura. Alle attività dell'Aero Club possono partecipare,
con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i
soci di altre Associazioni federate o di altri Enti aggregati all'Aero Club
d'Italia.
L'Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti
di collaborazione e scambio con altre Associazioni federate o altri Enti
aggregati, anche indirettamente, all'Aero Club d'Italia.
ART. 5
La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art.
3, comma 3, per volontarie dimissioni, per radiazione.
La radiazione è pronunciata dalla Commissione di Disciplina dell'Aero Club e
comporta il divieto di associazione successiva presso altra Associazione
federata o altro Ente aggregato all'AeCI.
Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso al
Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia entro sessanta giorni dalla
comunicazione dei provvedimenti stessi.
Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.
ART. 6
Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali,
salve le limitazioni previste dagli artt. 24 e 42 dello Statuto AeCI, i soli
soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità
di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi.
I soci dell'Associazione Italiana Pionieri e i soci onorari nominati dall'Aero
Club d'Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali,
ma non possono esercitare il diritto di voto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia, essere previsto, a carico
dell'Aero Club, un rimborso per le spese effettivamente sostenute per
l'esercizio del mandato dai componenti degli Organi dell'Aero Club e dal
Presidente, nella misura e nei modi di cui all'art. 32, n. 26, dello Statuto
dell'AeCI.
I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club o comunque siano da
esso a qualunque titolo rimunerati non possono rivestire alcuna carica sociale.
Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
TITOLO III
ORGANI DELL'AERO CLUB
Capo I
GENERALITA'
ART. 7
Gli Organi dell'Aero Club locale sono:
-
- l'Assemblea;
-
- il Consiglio Direttivo;
-
- il Presidente;
-
- la Commissione Permanente di Disciplina;
-
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Capo II
ASSEMBLEA
ART. 8
L'Assemblea è costituita da
-
- il Presidente dell'Aero Club, che la presiede;
-
- i membri del Consiglio Direttivo;
-
- tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6.
Ogni socio può esprimere un solo voto.
L'Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere
convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.
ART. 9
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Aero Club:
-
a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione
delle attività svolte nell'anno precedente;
-
b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul
programma di massima per l'anno successivo;
-
c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal
Consiglio Direttivo;
-
d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, i membri del Consiglio
Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
-
e) per deliberare lo scioglimento dell'Aero Club ai sensi del successivo art.
28.
ART. 10
L'Assemblea é convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
ART. 11
La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede
sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione
dell'Assemblea e con invito spedito mediante lettera raccomandata a ogni socio,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno,
la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La
riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse
24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
ART. 12
L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti.
Salvo il disposto dell'art. 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti aventi diritto al voto.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Capo III
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13
Il Consiglio Direttivo dell'Aero Club è composto:
-
1. dal Presidente dell'Aero Club che lo presiede e lo convoca per iscritto, e
comunque con avviso esposto, con il relativo ordine del giorno, nella sede
sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
-
2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente
nomina un Vice Presidente;
-
3. da un Consigliere per ognuna delle sezioni di specialità, previste all' art.
6, comma 1, numero 1, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, costituite in seno
all'Aero Club locale.
I Consiglieri di cui al precedente punto 3 vengono eletti secondo le norme
emanate dall'Aero Club d'Italia.
Su proposta dello stesso Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale dell'AeCI
può autorizzare l'aumento, fino ad un massimo di nove, del numero del
Consiglieri di cui al precedente comma 1, n. 2, per gli Aero Club che abbiano
un numero di soci non inferiore a 500.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
ART. 14
Il Consiglio Direttivo è l'Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e
delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza
dell'Assemblea.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della
maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Capo IV
PRESIDENTE
ART. 15
Il Presidente dell'Aero Club è eletto dall'Assemblea fra i soci che siano atleti
o tecnici sportivi in attività o che siano stati titolari di tessera sportiva
rilasciata dalla FAI per almeno due anni, con votazione a scheda segreta a
maggioranza dei due terzi dei presenti, in primo scrutinio, e a maggioranza
assoluta dei presenti, in secondo o successivo scrutinio.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola
volta.
II Presidente eletto per due volte consecutive non può essere rieletto per un
terzo mandato, prima che siano decorsi almeno due anni dalla scadenza
dell'ultimo mandato.
ART. 16
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club.
Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza,
i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del
Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente é sostituito dal
Vicepresidente.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio
Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo
a presiedere l'Assemblea.
Capo V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA
ART. 17
La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente dell'Aero
Club, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età.
La Commissione infligge le seguenti sanzioni:
-
1. Il rimprovero scritto.
-
2. La sospensione fino ad un anno.
-
3. La radiazione.
Il Presidente dell'Aero Club contesta gli addebiti al socio con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore
a 15 giorni per le controdeduzioni.
Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la
Commissione commina le sanzioni nei confronti del socio che abbia:
-
a) compiuto atti disonorevoli;
-
b) mancato ai doveri sociali;
-
c) compiuto atti di indisciplina di volo;
-
d) compiuto violazioni sportive;
-
e) danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il
prestigio, il buon nome dell'AeC o dell'AeCI;
-
f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività
sociali.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
ART 18
Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso
ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione della decisione.
Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri procede all'audizione del ricorrente e del Presidente
dell'Aero Club sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono
essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club o di Associazioni federati
all'Aero Club d'Italia.
La decisione del Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia è provvedimento
definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il
giudizio. La radiazione pronunciata dalla Commissione comporta anche il divieto
di associarsi ad altra Associazione federata o ad altro Ente aggregato
all'AeCI.
La radiazione può essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale
dell'AeCI, sentito il Collegio dei Probiviri, non prima che sia trascorso un
biennio dalla data del provvedimento definitivo.
Capo VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 19
Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club è affidato ad un Collegio dei
Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea, i quali
eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano in carica
quattro anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle
deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano
le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e
all'Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere raccolti in
apposito registro custodito presso la sede dell'Aero Club.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo senza diritto di voto.
Capo VII
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZE E DIMISSIONI
ART. 20
In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3,
del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri,
fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro
sostituzione con i primi dei non eletti. Il membro surrogato resta in carica
fino alla scadenza dell'Organo Collegiale. In caso di dimissioni o decadenza
nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte,
inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale,
si verifica la decadenza dello stesso.
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell'Aero Club locale, salvo
quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri
organi. In tal caso, si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza dell'Organo
decaduto.
ART. 21
Le dimissioni del Presidente dell'Aero Club comportano l'automatica e
contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti,
per sessanta giorni dalla data delle dimissioni. Entro sette giorni dalla
stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione
del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. La data dell'Assemblea
deve essere fissata, in ogni caso, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla
cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE
ART. 22
Il Patrimonio dell'Aero Club è costituito:
-
a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà
dell'Aero Club;
-
b) dai beni mobili e immobili dei quali l'Aero Club divenisse, a qualsiasi
titolo, proprietario.
ART. 23
Le entrate dell'Aero Club sono costituite:
-
a) dalle rendite patrimoniali;
-
b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali, di contributo ordinario e
straordinario dei soci;
-
c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e
privati;
-
d) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da altre attività
consentite;
-
e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte
dall'AeC in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i
quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all'art. 8 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460;
-
f) da eventuali contributi dell'AeCI e di altre Amministrazioni pubbliche per
lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 9
del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n° 517.
ART. 24
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più
Istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri
di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di un suo delegato, ai
sensi del precedente art. 16.
ART. 25
L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
li sottopone per l'approvazione all'Assemblea.
Ai bilanci e conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicità. Essi
sono inviati all'Aero Club d'Italia entro venti giorni dalla data di
approvazione, a norma dell'art. 8, n. 2, dello Statuto dell'AeCI.
ART. 26
Presso l'Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla
legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso:
-
a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
-
b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
-
c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
-
d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
-
e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente.
I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.
TITOLO V
ATTIVITA' SPORTIVA
ART. 27
Ogni anno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club
sottopone all'AeCI le proposte concernenti l'attività sportiva, per il suo
coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale.
Il Presidente dell'Aero Club propone all'Aero Club d'Italia, per la nomina, i
Commissari Sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere
riconfermati.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL'AERO CLUB O
DEGLI ORGANI SOCIALI
ART. 28
Lo scioglimento dell'Aero Club può essere deliberato dal Consiglio Federale
dell'AeCI, ai sensi dell'art. 32 n. 16 dello Statuto dell'AeCI, o dai quattro
quinti dei soci riuniti in Assemblea.
In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un
Commissario liquidatore e indica l'Associazione, dalle analoghe finalità, cui
devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini
di pubblica utilità, dedotto il capitale sociale per i Sodalizi costituiti in
forma societaria.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione,
continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni
relative.
ART. 29
Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'AeCI, o a richiesta della meta
più uno dei soci aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell'AeCI può
sciogliere gli Organi dell'Aero Club e nominare un Commissario straordinario,
il quale assume i poteri degli Organi disciolti. Il Commissario resta in carica
per sei mesi per provvedere alla ricostituzione della amministrazione
ordinaria. Tale termine può essere prorogato, in caso di necessità, dal
Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia fino ad un anno.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 30
In caso di trasformazione di un Aero Club plurispecialistico in più Aero Club il
Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, se richiesto da una o più parti,
nomina un Commissario che dirime le controversie relative all'assegnazione dei
beni costituenti il patrimonio sociale.
II Commissario assegna i beni costituenti il patrimonio tenendo conto della
destinazione d'uso dei beni, del numero del soci praticanti le singole
specialità e dell'ammontare delle quote sociali pagate dai vari tipi di soci
nel decennio precedente la trasformazione.
F.to Marco Pierfederici
" MICHELE ZERBINI NOTAIO .
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