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Direttore della Scuola: Fausto Coletti
Istruttori VDS: Alberto Katzenberger Piero Fabbri Alessandro
Emiliani Ruggiero Pasqualini Fausto Angelo Coletti Ghepardi Stefano Marco
Ranzani
La scuola di volo VDS “Dino Forlani” nasce a Molinella nel 1996 da un'idea di
due piloti esperti Piero Fabbri e Alberto Kappa
La loro idea era di divulgare quella meravigliosa disciplina che è il volo a
costi decisamente inferiori a quelli del volo a motore.
Così spronati da una incontenibile passione per il volo gettarono le basi di una
organizzazione aperta a tutti che consentisse di diventare un pilota con costi
limitati assicurando però sempre di poter volare con un livello di qualità e
sicurezza pari, se non a volte superiore, a quello dell'Aviazione Generale.
Dal 1996 ad oggi sono state volate oltre 10.000 ore dai nostri soci VDS e sono
spuntate le ali a diverse centinaia di piloti VDS.

La nostra scuola dispone di istruttori di notevole esperienza su aerei di vari
tipi, che vi possono insegnare in breve tempo come si può pilotare un
ultraleggero e impartirvi le nozioni teoriche che sono indispensabili per fare
un volo in sicurezza, avendo a riferimento che la prima cosa da far conseguire
agli allievi piloti è la passione per il volo.
  
Il corso di volo porta al conseguimento dell' Attestato di volo per
Ultraleggero riconosciuto dall'Aero Club D'Italia, ottenuto il
quale il pilota può iniziare l'attività da solista utilizzando gli ultraleggeri
dell'Aero Club.
Durante il corso vengono forniti agli allievi i testi e i materiali didattici
necessari per la programmazione di un volo, che può essere comodamente fatta
nell'aula di navigazione della Scuola.
Per il corso la scuola utilizza il P 92 C prodotto da uno dei migliori
costruttori aeronautici italiani l'Ing. Pasquale. Le caratteristiche di questo
ultraleggero sono eccellenti sia per quanto riguarda il motore che per le
prestazioni di volo.

su e spone di aule di lezione e di
Ma quali sono le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto
sportivo (VDS)?
Legge 25 marzo 1985 n. 106
Modificato con
D.P.R. 28 APRILE 1993, N. 207
1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è
sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attività di volo da diporto o sportivo
può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni
meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento
visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni
altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad
un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata
rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza
di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli
aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite
di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si
applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo di centri abitati, degli agglomerati di case ed
assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni
ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di
dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di
liquidi in volo.
È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle
linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia
essere sorvolate in senso ortogonale.
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